“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”
(art 3- Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali.)
“ Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.”
(Art 27 co. 2 – Costituzione Italiana).
|